FONDI PUBBLICI DEI GAL, CONFUSIONE MASSIMA A PARTIRE DAI TRIBUNALI. LA PARTITA È ANCORA APERTA



MILANO – Accolta come una nuova doccia gelata la sentenza del Tar Lombardia che rigetta il ricorso della Comunità Montana VVVR mettendo ulteriore distanza tra la Fornace e quei tanto agognati 5,5 milioni di euro. Tuttavia non si può parlare di ultimo atto per la vicenda che da mesi vede in competizione le Comunità montane lombarde coinvolgendo la Regione, numerosi funzionari di alto livello, altrettanti amministratori e, da ultimi, anche i tribunali.

E sono proprio le corti di giustizia amministrativa ad aggiungere carne al fuoco della confusione.

Tra le CM escluse dai finanziamenti non vi è solo l’ente “nostrano”, con la stessa identica motivazione  il due di picche è toccato ad esempio anche alla Comunità montana della Val Trompia (vedasi documento). In estrema sintesi l’errore sarebbe la mancata maggioranza pubblica ad un non ben specificato livello decisionale, che per qualcuno sarebbe il Consiglio d’amministrazione mentre per altri andrebbe considerata l’intera assemblea dei soci (e su questi tecnicismi verte la diatriba).

gal comunità montana

Entrambe le realtà, prima ben piazzata nella gara per ottenere i fondi e solo in un secondo momento tagliate improvvisamente dall’elenco, non condividendo le motivazioni della loro esclusione, hanno fatto ricorso ai competenti Tar. Ed ecco che a distanza di pochi giorni le due corti hanno emesso la loro sentenza.

Il Tar di Brescia accoglie le recriminazioni della Val Trompia e, rimandando la decisione ultima alla sezione del capoluogo, arriva comunque alla conclusione secondo cui

relativamente alla questione di merito, la decisione di escludere la società consortile ricorrente per il peso della componente pubblica nel riparto delle quote non appare condivisibile […]. Una volta assicurato l’obiettivo, per la normativa comunitaria il modello organizzativo previsto dal diritto nazionale è indifferente

Oggi il Tar di Milano, chiamato a occuparsi della identica contestazione della Regione alla Comunità montana valsassinese, invece respinge il ricorso, sostenendo la tesi opposta del tribunale bresciano.

la Regione, specificando che “l’incidenza dei soci pubblici non può essere superiore al 49%” non ha fatto altro che sottolineare la necessità di rispettare la normativa europea, cioè la chiara volontà della UE di mantenere, nel GAL, una percentuale in mano pubblica che non sia superiore al 49%, come, del resto, già si evinceva con chiarezza alla luce del disposto letterale del citato art 32, par. 2, lett. b) del Reg UE 1303/2013; che nel Gal ricorrente tale percentuale massima non è, alla stregua dello statuto del partenariato, rispettata

Questo lo stato dell’arte, comprensibile quindi la volontà della Fornace di rivolgersi al Consiglio di Stato, forte della sentenza del Tar di Brescia e del fatto che giunti a questo punto l’ente della Val Trompia dovrà venire riammesso nella graduatoria.

La vicenda quindi è tutt’altro che chiusa. La palla passa a Milano: al Tar e a Palazzo Lombardia, che già stava pensando a una “mediazione” per soddisfare anche i progetti esclusi.

C.C.

 

 

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