INTROBIO VERSO IL PGT. MA C’È LA ”GRANA” DELLE INCOMPATIBILITÀ



Le norme prevedono infatti che nessuno, fino al quarto grado di parentela o affinità (tanta roba, in un paese piccolo) possa partecipare al voto se interessato all’argomento in trattazione. E con tutti i risvolti di un documento ampio e molto collegato alle proprietà di fondi e immobili come il PGT, è prevedibile che il viavai tra aula e saletta annessa possano essere degni della regolazione del "traffico" da parte della Polizia Locale… Scherzi a parte, il tema è serio e davvero si rischia un po’ di confusione – c’è addirittura chi paventa situazioni complesse in caso di forzata assenza di molti consiglieri al momento di un singolo voto. Con tanto di commissario ad acta sullo sfondo (ipotesi questa possibile in casi estremi).

"L’art. 78, comma 2 , del TUEL 267, prevede che gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tuttavia l’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado". (Vedi scheda a fondo pagina)

Intorno al "nuovo PRG" introbiese poi c’è qualche malumore, per via che categorie ed associazioni non sarebbero state interessate, con l’assemblea che deve essere organizzata per presentare il Piano prima dell’adozione. Eppure, il tessuto sociale ed economico di Introbio è molto ricco e, giusto per non far nomi, presenta anche figure di rilievo come quella di un Sergio Piazza – che oltre a possedere un’importante impresa è pure a capo da qualche tempo dell’associazione dei costruttori di tutto il lecchese.

Infine, a lato della forma, vi è naturalmente il dibattito sui contenuti. Che potrebbe "scaldarsi" se l’opposizione marconiana dovesse 1) partecipare e 2) alzare i toni della discussione – come è quasi consueto nei casi in cui la minoranza si presenta ai banchi del consiglio.

Insomma, gli ingredienti per una serata "pepata" ci sono tutti.
 

ORDINE DEL GIORNO :

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
2) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2012
3) ADESIONE AL CONCORZIO ENERGIA VENETO (CEV)
4) ADOZIONE PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
5) ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE
6) ADOZIONE COMPONENTE GEOLOGICA,IDROGEOLOGICA E SISMICA COMUNALE
7) ADOZIONE RETICOLO IDRICO E FASCE DI RISPETTO
8) ADOZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PGT (L.R.12/2005)

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Sulla questione dell’incompatibilità riportiamo di seguito l’autorevole parere del Ministero dell’Interno 15900/TU/00/78 del giugno 2008:
…Al riguardo, si rappresenta che è regola generale dell’ordinamento giuridico quella che vuole che i soggetti interessati (o comunque parenti ed affini entro il quarto grado dei soggetti interessati) si astengano dalla partecipazione alla discussione e all’approvazione di provvedimenti che possono produrre effetti nella loro sfera giuridica (Cons.di Stato, Sez. IV, sent. 21 giugno 2007, n. 3385). Invero, “…l’obbligo di astensione che incombe sugli amministratori comunali in sede di adozione (e di approvazione) di atti di pianificazione urbanistica sorge per il solo fatto che, considerando lo strumento stesso l’area alla quale l’amministratore è interessato, si determini il conflitto di interessi, a nulla rilevando il fine specifico di realizzare l’interesse privato e/o il concreto pregiudizio dell’amministrazione pubblica. Tale obbligo, che trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che deve caratterizzare l’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 della Cost., essendo finalizzato ad assicurare soprattutto nei confronti di tutti gli amministrati la serenità della scelta amministrativa discrezionale costituisce regola di carattere generale, che non ammette deroghe ed eccezioni e ricorre quindi ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta ed immediata fra la posizione dell’amministratore e l’oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand’anche la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico…” (C. d. S., sez. IV, n. 2826/2003).

La giurisprudenza, dunque, è concorde nel ritenere che il dovere di astensione de quo sussista in tutti i casi in cui gli amministratori versino in situazioni, anche potenzialmente, idonee a porre in pericolo la loro assoluta imparzialità e serenità di giudizio. 

[da www.conord.org]

 

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