E’ tornata la ”Bindo Beach”,Questa volta con tanto di ambulante



Ora però spunta anche un negozio di abbigliamento gestito da un nordafricano, parcheggiato sopra la piattaforma impedendo agli “under” di Bindo di poter giocare a calcio dove hanno sempre giocato, secondo delle testimonianze proprio dei piccoli a volte sono stati proprio cacciati dalla piattaforma
per far posto ai camper – trasformando la zona in parcheggio. L’area però non è adibita alla sosta dei camper poiché priva di ogni servizio per i turisti e per i camper.

Infatti l’ art 185 del Codice della Strada recita così:

1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio,
attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette
deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in
misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienicosanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l’istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

Un’immagine "rubata" oggi da un nostro lettore a Bindo Beach
In alto a destra evidenziato il cartello col divieto di campeggio

 

 

 

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