“STOP ALLA CONCESSIONE SUL FRAINA”/AMBIENTALISTI AL CONTRATTACCO: OSSERVAZIONI E VERIFICHE SULLE DERIVAZIONI DAL TORRENTE



PREMANA – Le sigle che firmano il documento sono quattro: WWF Lecco, Coordinamento provinciale di Legambiente, Comitato “Salviamo i nostri torrenti” e Associazione Alpe Rasga di Premana. Nuovamente all’attenzione generale – non solo premanese – la questione del progetto di modifica dell’impianto idroelettrico sul torrente Fraina.

Pubblichiamo integralmente la lettera dei movimenti ambientalisti inviata a Provincia, Comune, Regione ed altri enti competenti. Nella quale si chiede senza molti giri di parole ma con ampie motivazioni la decadenza della concessione:

 

Sig. Presidente Amministrazione Provinciale di Lecco
Flavio Polano
Sig. Sindaco del Comune di Premana
Elide Codega
Regione Lombardia alla c.a. Mario Nova – Viviane Iacone – Dario Sciunnach
GSE SpA – Gestore Servizi Energetici
alla c.a. Istruttoria ammissione agli incentivi fonti rinnovabili
ADPO – Autorità di bacino Fiume Po
e p.c. Agli Organi di Stampa

Istanza di Avvio del procedimento ex art. 25 regolamento regionale n. 2 del 24/03/2006 di variante e di verifica di Valutazione di impatto ambientale a seguito di presentazione di progetto di modifica dell’impianto idroelettrico sul torrente Fraina.

Gli scriventi sono:
1. l’associazione ambientalista WWF Lecco la quale persegue, ai sensi dell’art. 3 del proprio atto costitutivo, la lotta all’uso irrazionale delle risorse naturali;
2. l’associazione ambientalista Legambiente – Coordinamento provinciale di Lecco;
3. il Comitato “Salviamo i nostri torrenti”, che già ha preso parte al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica richiesto da Energia Futuro srl per derivare acque al fine della produzione di energia idroelettrica dal Torrente Fraina, in Comune di Premana, sul cui bacino gravano già 23 derivazioni, di cui 3 (oltre alla presente) a cascata, tutte assentite senza valutazione cumulativa dell’impatto ambientale;
4. l’Associazione Compagnia Alpe Rasga;
anche nel pubblico interesse di cittadini del Comune di Premana, titolari uti cives degli usi civici che gravano sulle terre interessate dalla realizzazione dell’opera e delle condotte forzate della derivazione, che scorrono per circa 5 km lineari in fregio ai torrenti e dei titolari di alpeggi interessati dalla localizzazione di opere e condotte, che si collocano a pochi metri di distanza dalle baite di proprietà, privandole dell’utilizzo pacifico dei luoghi, al punto da creare vere e proprie trincee proprio nei pendii fronteggianti l’Alpe.

Tali posizioni, interessi e diritti conducono dunque gli esponenti a opporsi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, e a svolgere osservazioni puntuali in tema di:
• illegittimità della procedura pregressa;
• scadenza della verifica di VIA esperita nel 2011;
• necessità di rinnovazione della VIA;
• profili di criticità irrisolti della domanda.

Andiamo per ordine.
1. Intervenuta scadenza e/o inefficacia della verifica di VIA per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 26, comma 6 del d. lgs. 152/06
L’art. 26 del d.lgs. 152/2006 dispone che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.

Tale termine è stato ribadito dal d.lgs. 104/2017 il quale ha novellato l’art. 25 comma 5 del T.U. Ambiente prescrivendo esplicitamente che i provvedimenti di VIA al loro interno devono esplicitare la durata temporale dell’autorizzazione, per garantire il contenimento quinquennale. Gli scriventi rivendicano l’applicazione del termine anche alla verifica di esclusione da VIA: l’avvio della procedura risale al 2009, e il provvedimento di esclusione da VIA è stato rilasciato il 27 gennaio 2011.
In assenza di alcuna proroga (e nella sua impossibilità), è dunque evidente ne consegue che la copertura ambientale dell’istanza è venuta definitivamente meno, con la necessità di riavvio della procedura di verifica di VIA, da condursi tra l’altro tenendo conto delle mutate condizioni: a) dei luoghi; b) dello stato delle acque; c) tenendo conto degli impatti cumulativi derivanti dalla compresenza di più derivazioni sullo stesso bacino idrografico, e infine d) secondo i dettami della normativa comunitaria, disattesi a livello nazionale per lungo tempo, con avvio di procedure di infrazione.

Tale aspetto viene approfondito nel punto che segue.

2. In ogni caso: Plurime variazioni progettuali con necessità di rinnovazione della verifica di VIA e del procedimento di variante ai sensi del regolamento regionale 2/2006
La verifica di VIA del 2011, peraltro scaduta e non più in grado di dare alcuna copertura di legittimità ambientale all’intervento, è stata condotta sulla base di uno studio preliminare carente, risalente a molti anni prima (addirittura fondato su dati del 2003!), che ha operato un’analisi molto sommaria della situazione idrologica del bacino sotteso, che non tiene conto degli effetti cumulativi delle altre ben 23 derivazioni presenti, ma che soprattutto aveva ad oggetto un progetto diverso da quello odierno, che pertanto difetta di copertura di compatibilità ambientale in sé e per sé.

A tale problematica, punto trascurabile, si assomma quella relativa alla collocazione dell’edificio centrale dell’impianto, che in data 5/5/2017 il Comune di Premana ha escluso fosse compatibile sotto il profilo geologico con la pianificazione vigente: “la previsione di realizzare l’edificio centrale all’interno del conoide della valle di Premaniga non può ritenersi idonea in quanto il dissesto risulta attivo e in continua evoluzione, così come descritto nella relazione illustrativa dello studio geologico di supporto del PGT comunale”
A fronte di questa forte censura la società risulta, da un accesso agli atti, aver proposto una soluzione alternativa per la collocazione dell’edificio centrale. Orbene, tale istanza di modifica è irrituale.

Ai sensi dell’art. 25 (Varianti) del Regolamento Regionale 2/2006…
1. Qualora il concessionario d’acqua pubblica intenda variare le opere o le condizioni d’esercizio della derivazione, presenta domanda all’ufficio istruttore competente.
2. La domanda è presentata e istruita secondo la disciplina stabilita per le ordinarie domande di nuove concessioni nel caso comporti:
a) modificazioni sostanziali delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione o della loro ubicazione;

3. Le varianti non riconducibili alle ipotesi di cui al comma 2 sono considerate varianti non sostanziali e sono istruite secondo la procedura semplificata di cui all’articolo 26. La domanda contiene i dati identificativi della concessione, i dati elencati dall’articolo 8, comma 1, ove non già contenuti nel disciplinare o nel provvedimento amministrativo in vigore, ed avere allegata una relazione descrittiva delle modifiche che s’intendono apportare e delle motivazioni ad esse sottese.
4. Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d’acqua, ovvero per meglio rendere compatibile con l’ambiente la derivazione, anche in accoglimento di modificazioni chieste in sede di istruttoria da soggetti e istituzioni preposti alla tutela paesistico-ambientale o di adeguamenti o compensazioni emersi in sede di procedura di VIA, ovvero ancora per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti o assicurare la restituzione dell’acqua a quota utile per l’irrigazione, l’autorità concedente può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti anche in modo sostanziale, sottoponendo, ove necessario, le domande così modificate alla procedura semplificata.
Quindi il mancato avvio della corretta procedura di verifica di VIA delle nuove soluzioni progettuali proposte era già stata colta nella precedente Conferenza di Servizi, successiva alle prime varianti post 2012.
Ora si registra la presentazione di altre e ulteriori soluzioni progettuali, si ripete, nuove e mai valutate, sia quanto al tracciato della condotta forzata che alla collocazione dell’edificio centrale; tali modifiche progettuali impongono una nuova verifica di VIA e soprattutto l’avvio di una variante con pubblicazioni di rito e partecipazione pubblica.

3. Persistenti criticità idrogeologiche e geologiche. Contrasto con il piano di bilancio idrico del fiume Po e del Piano di bilancio idrico della Provincia di Lecco. Carenza di adeguati approfondimenti.

La modifica del posizionamento rispetto ai progetti originari sottoposti a verifica di VIA, attraversa o incide su aree certificate a rischio di dissesto dal PAI, e dallo strumento geologico di supporto al PGT, come ricordato dallo stesso Comune lo scorso maggio, che perimetra i dissesti ed individua, sul tracciato delle opere previste, aree interessate da fenomeni valanghivi e da conoidi attive; la documentazione presentata però si limita alla dislocazione dell’edificio centrale senza però una analisi critica di tale problematica.
La norma prevede che in presenza delle limitazioni di cui ai vari commi, tutti gli interventi eventualmente consentiti sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell’intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato, e – nei casi di cui sopra – validata.

Si eccepisce dunque la incompletezza perdurante della nuova proposta, con conseguente necessità di rigetto dell’autorizzazione richiesta.

Inoltre, sotto il profilo idrologico, si ribadisce il contrasto del prelievo con il Piano di bilancio idrico adottato di recente dalla Provincia di Lecco, nonché con il Piano di Bilancio idrico del fiume Po e del relativo bacino, che ostano a qualsiasi ulteriore prelievo sul Fraina, sul Varrone e sul bacino di riferimento: si allega documentazione fotografica dello stato di grave carenza idrica del Torrente Fraina di questi giorni (doc.).
4. Decadenza della concessione.

La concessione è del 2012. Ai sensi dell’art. 37 (Decadenza) del Regolamento Regionale 2/2006 la stessa è decaduta…
1. Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua concessa nei seguenti casi:
a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;
La norma non consente proroghe di sorta, nemmeno per la durata del procedimento autorizzativo a valle.
Tra l’altro è evidente che la durata del procedimento autorizzativo è dipesa unicamente dalla proponente, che per l’inadeguatezza del progetto ha presentato plurime modifiche, integrazioni e varianti che però non incidono sulla decadenza della concessione e la necessità che la stessa sia oggetto di nuova richiesta e di valutazione (VIA, e altro) secondo le normative attuali.

Conclusioni
Alla luce di quanto esposte, si invita la Provincia di Lecco:
1. a pronunciare la decadenza della concessione;
2. in subordine, a dar luogo al rituale procedimento di variante, previa attivazione del procedimento di verifica di VIA, ai sensi dell’art. 8 e 25 del Regolamento Regionale 2/2006, con pubblicazioni sul BURL e apertura alla partecipazione del pubblico;

Si chiede un provvedimento espresso rispetto alla presente istanza.

Le Associazioni procederanno a segnalare il caso alla Commissione UE, quale ulteriore oggetto di infrazione delle direttive V.I.A. ed acque, nell’ambito delle procedure di infrazione già aperte, e si riservano ogni azione legale, nel caso in cui non si assista a una netta e doverosa azione pubblica a difesa dei beni ambientali a rischio.
Lecco, 3 agosto 2017
FIRME AMBIENTALISTI FRAINA

 

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