NUOVO DECRETO COVID: OK ALL’AUTO-SORVEGLIANZA, ESTESO IL SUPER PASS



ROMA – Nuovo decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 dicembre, con misure urgenti per il contenimento della pandemia da Coronavirus. Previste dal 10 gennaio l’estensione del Green Pass Rafforzato e nuove modalità per la quarantena dei vaccinati asintomatici.

Green Pass Rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Green Pass Rafforzato è necessario sui mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale (oltre alla già obbligatoria mascherina Ffp2).
L’uso del Green Pass Rafforzato si amplia alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere, centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto

Quarantene
La quarantena non è più prevista per i vaccinati con terza dose o con due dosi da meno di quattro mesi che entrino in contatto con un positivo, se asintomatici. Si applica in questo caso una forma di auto-sorveglianza con un tampone al quinto giorno dal contatto che dovrà dare esito negativo.
Chi ha ricevuto l’ultima vaccinazione da più di quattro mesi – quindi con minore copertura dal contagio – l’autoisolamento scende da 7 a 5 giorni, con test negativo.
Per i non vaccinati nessuna modifica: la quarantena resta a 10 giorni.
La trasmissione all’Asl del referto a esito negativo determina la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza.

Contatti stretti” dei positivi sono: i conviventi; chi ha avuto un contatto fisico diretto (per esempio la stretta di mano); chi è stato a contatto diretto non protetto con le sue secrezioni (ad esempio fazzoletti di carta usati); chi è stato a contatto diretto (faccia a faccia) per oltre 15 minuti a meno di 2 metri di distanza senza protezione in un ambiente chiuso; il passeggero in treno o in aereo seduto a meno di 2 posti di distanza; i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo o del treno dove la persona positiva era seduta; il personale sanitario senza adeguati dispositivi di protezione.

Capienze
Le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso. Vietate la vendita e il consumo di cibi e bevande.

 

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